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Una recente sentenza della Corte dei Conti stabilisce che il ricalcolo delle pensioni, per la firma di un nuovo CCNL, ricade sull'INPS: focus sul ricorso di una docente e sulla decisione finale. it-IT Editoriale 2023-02-17T16:57:06+01:00
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Pensioni docenti, cosa fare se l'INPS non ricalcola l'importo: una recente sentenza della Corte dei Conti

Una recente sentenza della Corte dei Conti stabilisce che il ricalcolo delle pensioni, per la firma di un nuovo CCNL, ricade sull'INPS: focus sul ricorso di una docente e sulla decisione finale.

Redazione Universo Scuola
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Una recente sentenza della Corte dei Conti affronta il caso di una docente alla quale era stata liquidata una pensione che non teneva conto degli scatti contrattuali del CCNL scuola 2018.

Dal momento che la questione dei ricalcoli interviene anche sull'ultimo rinnovo contrattuale, vale la pena soffermarsi sulla sentenza e capire:

  • cosa prevede il CCNL;
  • quali sono gli obblighi dell'INPS in merito.

Va in pensione senza l'adeguamento del CCNL scuola: il ricorso alla Corte dei Conti

Il caso di cui si è occupata la Corte dei Conti prende spunto dal ricorso di una docente. Secondo quest'ultima, l'articolo 36 del CCNL scuola 2016-2018 stabilisce che al personale scolastico andato in pensione è dovuto un adeguamento della pensione pari agli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'articolo 35.

Inoltre, la Circolare n. 26/2019 dell'INPS comunica qual è la procedura che le scuole di titolarità devono seguire perché i pensionati ottengano il ricalcolo con gli aumenti del CCNL.

Nel ricorso alla Corte dei Conti, la docente ha fatto presente che la sua scuola ha svolto tutte le operazioni richieste nel modo corretto. Di conseguenza, l'INPS ha provveduto alla nuova liquidazione del TFS con gli importi aggiornati ma non a quella della nuova pensione.

Di fronte a una situazione di questo tipo, queste sono state le richieste:

  • accertamento del diritto al riconoscimento degli incrementi stipendiali del CCNL scuola 2016-2018;
  • diritto all'adeguamento e alla nuova determinazione della base per il ricalcolo della pensione;
  • condanna dell'INPS, Gestione dipendenti pubblici, alla liquidazione della nuova pensione.

Adeguamento della pensione: cosa dicono il CCNL 2016-2018 e il CCNL 2019-2021

Successivo all'articolo che si occupa degli incrementi degli stipendi tabellari del personale scolastico, l'articolo 36 del CCNL scuola 2016-2018 tratta degli "Effetti dei nuovi stipendi".

Il primo comma stabilisce che gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'articolo 35 hanno effetto su tutti gli statuti di carattere economico per la cui quantificazione le disposizioni vigenti rinviano allo stipendio tabellare. Benché il caso della docente poi faccia esplicito riferimento al CCNL del 2018, anche il nuovo CCNL scuola 2019-2021 rientra nelle sue previsioni, perché:

  • nel testo si rinvia all'art. 35 del precedente contratto;
  • l'articolo 36 qui in esame si applica "salvo diversa previsione del CCNL", ma anche il nuovo contratto riporta la medesima dicitura all'articolo 4.

Fatte queste precisazioni, il testo dell'articolo 36 ricordato dalla docente in contenzioso con l'INPS recita che:
"I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 35 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto."

Cosa fare se l'INPS non ricalcola la pensione in seguito alla firma del contratto scuola

In seguito al ricorso della docente alla Corte dei Conti, l'INPS si è costituito in giudizio affermando di avere provveduto a liquidare la pensione con gli arretrati e presentando relativa documentazione. Pertanto, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.

Pur riconoscendo tale cessazione, la Corte dei Conti ha concluso che l'onere di provvedere a ricalcolare la pensione tenendo conto degli scatti contrattuali è dell'INPS. Come in questo caso, e per gli eventuali casi di inerzia dell'INPS dovuti alla firma del nuovo contratto scuola, il consiglio è quello di diffidare l'ente.

Su questo punto, tuttavia, si innesta la storica carenza di personale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Di conseguenza, quasi non stupisce che l'INPS deleghi alle segreterie scolastiche tali incombenze che, pure, non rientrano nelle loro mansioni né prevedono un riconoscimento economico.

Dal momento che l'unico soggetto responsabile del trattamento delle pratiche pensionistiche è l'INPS, le segreterie dovrebbero soltanto trasmettere al SIDI i dati relativi ai pensionamenti.

Così purtroppo non è, in una tendenza che vede l'aumento degli oneri lavorativi senza però corrispondere adeguate retribuzioni.

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