Il Ministero ha finalmente pubblicato il decreto 238 dell'8 settembre e la nota 31924 dell'8 settembre contenente tutte le indicazioni sulle modalità di pensionamento del personale scolastico a partire dal 1° settembre 2023.
Le domande dovranno pervenire entro il 21 ottobre 2022, fatta eccezione per i dirigenti scolastici che hanno scadenza il 28 febbraio 2023, da parte di docenti e personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
La valutazione e l'accertamento delle domande presentate saranno effettuati dalle sedi competenti dell'INPS.
Chi può presentare domanda
Può presentare domanda di pensionamento chi intende cessare volontariamente il proprio servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, oppure per raggiungere il minimo contributivo.
Possono aderire anche coloro che, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto 65 anni, vogliono trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione del trattamento pensionistico.
I requisiti contributivi e anagrafici permettono le seguenti possibilità di uscita:
- pensione di vecchiaia - Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011;
- pensione di vecchiaia - Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- pensione anticipata;
- opzione donna;
- quota 100 e 102.
Come presentare le domande
Le domande di interruzione del servizio devono essere presentate seguendo queste modalità:
- i dirigenti scolastici, i docenti, il personale educativo e ATA tramite procedura web POLIS - Istanze Online;
- il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presso la sede scolastica di servizio/titolarità.
Le istanze Polis saranno 3 e saranno attive contemporaneamente:
Istanza Polis 1 - domande di cessazione ordinarie
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);
- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
Istanze Polis 2 e 3
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022).
Le domande di dimissioni volontarie che richiedono la pensione anticipata ordinaria o la pensione Quota 100/Quota 102 verranno prese in considerazione in subordine alla prima istanza. Gli interessati devono esprimere l'opzione per l'interruzione del servizio oppure per la permanenza a tempo pieno nel caso in cui dovessero esserci ostacoli per il part-time.