La data del 15 marzo segna la scadenza del termine temporale entro cui richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a scuola da full-time a part-time (vale anche il caso contrario).
Una possibilità che interessa sia il personale docente che quello ATA, ma che esclude il DSGA, per la quale inviare apposita istanza tramite il dirigente scolastico della scuola presso la quale è in atto il servizio.
Struttura e durata del servizio part-time a scuola
Il rapporto part-time a scuola ha una durata di due anni scolastici. Al termine del suddetto periodo non è richiesta alcuna richiesta di proroga nel caso in cui si volesse continuare con questo tipo di collaborazione.
Viceversa, qualora si voglia tornare ad un regime di lavoro a tempo pieno, sarà necessario esplicitare la richiesta entro le modalità e i tempi prestabiliti.
Per i docenti
In base a quanto contenuto nell'art.39 del CCNL Scuola, le prestazioni lavorative part-time devono ammontare al 50% di quelle corrispettive a tempo pieno.
Il lavoro part-time deve essere contrattualizzato, in forma scritta, e all'interno dello stesso contratto deve essere indicata la durata della prestazione. Il rapporto di lavoro part-time può quindi realizzarsi in tre modalità:
- Tempo parziale orizzontale: prestazione di servizio ridotta per tutti i giorni lavorativi;
- Tempo parziale verticale: prestazione di servizio ridotta su base settimanale, o in alcuni periodi dell'anno
- Tempo parziale misto: modalità ibrida risultante dalla combinazioen delle due precedenti
Per il personale ATA
Il servizio part-time per il personale ATA è regolato dall'art. 58 del CCNL Scuola. Questo prevede che il dipendente ATA sottoposto a una collaborazione a tempo parziale copra una frazione di posto organico equivalente ad una durata non inferiore al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno.
È fondamentale che la somma delle frazioni a tempo parziale non superi il numero totale di posti di organico a tempo pieno diventati collaborazioni part-time.
Analogamente al personale docente, il rapporto di lavoro va esplicitato nel contratto scritto, mettendone in chiaro la durata e una delle tre modalità (orizzontale, verticale, mista).
Part-time scolastico e altre attività
Il personale scolastico sottoposto a collaborazione a tempo parziale può svolgere altre attività lavorative. Per farlo è necessario ricevere l'autorizzazione del dirigente scolastico e che queste non siano incompatibili o pregiudicanti rispetto all'attività svolta a scuola.
Gli articoli del CCNL Scuola che regolano i rapporti lavorativi a tempo parziale, 39 per i docenti e 58 per gli ATA, prevedono inoltre l'esclusione degli stessi da attività aggiuntive di insegnamento a carattere continuativo.
I lavoratori part-time sono inoltre esclusi dalla fruizione di benefici che abbiano come conseguenza la riduzione dell'orario di lavoro, salvo le regolari previsioni di legge.
Quanto guadagna un dipendente scolastico part-time
Gli articoli 39 e 58 del CCNL Scuola prevedono una retribuzione economica, per il personale docente e ATA, che sia proporzionale alla prestazione lavorativa fornita.
Nel caso del personale ATA si considerano, oltre alla prestazione lavorativa, tutti i riferimenti a competenze fisse e periodiche, comprese eventuali indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità che spettano al personale a tempo pieno con medesima qualifica e profilo professionale.
Permessi, ferie e festività
I docenti con rapporto lavorativo part-time orizzontale hanno a disposizione un numero di giorni di ferie e festività soppresse equivalente ai loro corrispettivi colleghi a tempo pieno.
Nel caso di part-time verticale il numero di giorni di ferie e festività soppressa sarà proporzionato agli effettivi giorni di lavoro annui.
Per il personale ATA vi è una rimodulazione delle 18 ore di permessi retribuiti per motivi personali/familiari e per le assenze legate a visite mediche, terapie, esami diagnostici o prestazioni specialistiche.