Se è vero che i passi avanti della tecnologia hanno portato notevoli benefici, basti pensare all'apporto positivo della didattica a distanza nei mesi di lockdown, è anche vero che esiste l'altra faccia della medaglia. Oggi prenderemo in esame il Cyberbullismo, ovvero, quell'insieme di atti aggressivi, prevaricanti e molesti compiuti per mezzo di strumenti telematici quali sms, e-mail, siti web, chat.
Sicuramente, la facoltà di ogni istituto di regolamentare l'utilizzo degli smartphone durante l'orario scolastico e comminare sanzioni ai trasgressori è un ottimo modo per arginare il fenomeno, ma nonostante ciò esso dilaga, e nel "cyber-mirino" finiscono anche i Docenti.
In questa breve guida parleremo degli strumenti di tutela a disposizione dei docenti, della possibilità di effettuare la denuncia e, soprattutto, delle conseguenze penali a carico dei cyberbulli anche se minorenni.
Docenti e cyberbullismo: Normativa
Il riferimento normativo a cui rifarsi è la legge 71/2017, la quale ha conferito alla scuola un ruolo cardine per la prevenzione del fenomeno, tramite l'educazione digitale. Questa legge si è limitata a rafforzare le norme di tutela, introducendo l'obbligo di nomina di un referente all'interno di ogni scuola, spesso un docente.
Tuttavia, la legge si rivela molto generica e non prevede alcuna forma di tutela specifica per i docenti, i quali potranno solamente raccogliere le prove dell'atto di cyberbullismo ai loro danni e presentarle a:
- Dirigente scolastico;
- Referente;
Docenti e cyberbullismo: denuncia penale e conseguenze per i minori
Quando gli atti di cyberbullismo sconfinano nell'ambito del reato penale, ovvero in casi come:
- stalking;
- minaccia;
- violenza privata;
Il docente, oltre a rivolgersi a Dirigente e Referente, dovrà sporgere denuncia alle autorità competenti che daranno vita ad indagini.
Se da tali indagini deriva un rinvio a giudizio, ci saranno delle ritorsioni di tipo penale e delle conseguenze per i cyberbulli, che saranno diverse in base alla loro età:
- I minori di età inferiore a 14 anni, non risultano imputabili penalmente, ma possono essere riconosciuti socialmente pericolosi ad opera del giudice minorile. Solo in tal caso possono essere comminate delle misure di sicurezza come la libertà vigilata o collocamento in comunità;
- I minori con età superiore a 14 anni, risultano imputabili se viene dimostrata la loro capacità di intendere e di volere. In questo caso, saranno processabili e condannabili.