Universoscuola
I docenti di ruolo possono accettare le supplenze finalizzate al ruolo e gli incarichi al 31/08 o al 30/06, ma con alcuni limiti che cambieranno dall’anno prossimo: dettagli e novità nell’articolo. it-IT Editoriale 2023-08-10T12:55:39+02:00
Docenti

Supplenze annuali per i docenti di ruolo: requisiti e novità per l’anno scolastico 2023/2024

I docenti di ruolo possono accettare le supplenze finalizzate al ruolo e gli incarichi al 31/08 o al 30/06, ma con alcuni limiti che cambieranno dall’anno prossimo: dettagli e novità nell’articolo.

Gianmarco Bonomo
  • Share
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Twitter
  • Telegram
  • Linkedin

Proseguono le operazioni di assegnazione degli incarichi ai docenti per l’anno scolastico 2023/2024. Dopo le immissioni in ruolo ordinarie, e al netto di eventuali surroghe, si passerà alle altre fasi, con le supplenze annuali da GaE e GPS su posto comune e di sostegno. A tale proposito, si tratta di incarichi che anche i docenti di ruolo possono ottenere? Sì, ma a determinate condizioni: facciamo il punto della situazione.

Supplenze 2023/2024 per docenti di ruolo: si applica l’articolo 36

Terminato lo scorrimento delle GPS prima fascia sostegno, e relativi elenchi aggiuntivi, sui posti rimasti vacanti e disponibili si procederà con una mini call veloce di due giorni.

In seguito, sarà possibile attribuire le supplenze annuali al 31/08 e le supplenze fino al termine delle attività didattiche fino al 30/06. Secondo l’articolo 36 del CCNL 2007, anche i docenti di ruolo possono ottenere a questi incarichi. Si legge infatti:

"il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede"

Ciò vuol dire che, per esempio, un docente di ruolo nella scuola dell’infanzia non può accettare supplenze nel medesimo grado neanche sul sostegno. Il sostegno è infatti una tipologia di posto, per cui l’articolo 36 non si applica. Allo stesso tempo, un docente di ruolo di sostegno nella scuola secondaria non può accettare supplenze sul sostegno ma, avendone titolo, su altre classi di concorso o per un altro grado scolastico.

Come cambiano le supplenze per i docenti di ruolo dal prossimo anno scolastico

Se l’ordinanza sulle supplenze conferma la validità del CCNL 2007 per gli incarichi 2023/2024 ai docenti di ruolo, ci saranno diversi cambiamenti a partire dall’anno scolastico successivo.

L’articolo 36 verrà infatti sostituito dall’articolo 47 del nuovo CCNL scuola 2019-2021:

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

Le novità sono diverse. Innanzitutto, il nuovo articolo parla di “posto intero” e risulta quindi più specifico rispetto alla vecchia formulazione. Inoltre, il nuovo contratto supera il limite dell’articolo 36 e permette ai docenti di ruolo di ottenere supplenze anche su altra tipologia di posto nello stesso grado scolastico, per esempio da posto comune a posto comune e viceversa.

Un’ulteriore precisazione arriva anche dal DM n. 138/2023, secondo il quale i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato, già dall’anno scolastico 2023/2024.

Supplenze su altra classe di concorso o grado scolastico: le indicazioni degli USP

Da quanto abbiamo detto finora, per l’anno scolastico 2023/2024 un docente di ruolo che abbia già svolto l’anno di prova può accettare:

  • supplenze su posto comune, per altro grado di istruzione o altra classe di concorso;
  • supplenze su posto di sostegno in un grado diverso da quello di titolarità;
  • incarichi su sostegno finalizzati al ruolo, da GPS prima fascia sostegno ed elenco aggiuntivo, se titolare in un diverso grado di istruzione.

Dal prossimo anno, quindi, il nuovo contratto scuola prevede disposizioni diverse. Già da quest’anno, tuttavia, alcuni Uffici Scolastici Provinciali hanno comunicato altrimenti, come nel caso degli USP di Brescia e Siena secondo cui:

"Per coloro che volessero eventualmente avvalersi dell’art. 36 del CCNL per l’ottenimento di un incarico a tempo determinato di natura annuale o fino al termine delle attività didattiche si ricorda che questo potrà essere espletato solo su diversa classe di concorso o tipo di posto e solo dai docenti di ruolo."

Viene menzionata l’altra tipologia di posto, anche se ricordiamo che l’articolo 36 non prevede che i docenti di ruolo possano accettare supplenze per altra tipologia di posto. A tale proposito, consigliamo sempre di consultare gli uffici scolastici di riferimento.

Articoli correlati:

Gianmarco Bonomo

Scrivo da sempre e, se contiamo anche i temi delle scuole elementari, anche da prima. Negli anni ho unito la mia passione per la scrittura a quella per i meccanismi della comunicazione, che ho tradotto nel mio lavoro di SEO Copywriter e autore in diversi campi. Mi piace approfondire le tematiche che riguardano il mondo della scuola e che vanno dai risvolti politici alla cultura, dagli approfondimenti normativi al racconto quotidiano delle novità scolastiche.

Condividi l'articolo
  • Share
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Twitter
  • Telegram
  • Linkedin

Newsletter

Resta aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle notizie migliori nella tua email

Formazione e tirocinio

Cosa posso insegnare

Articoli più letti