L'ordinanza n.1/2021 della Regione Campania che decretava la pausa delle lezioni in presenza e il ritorno al consueto sistema della Dad fino al 29 gennaio, per le scuole materne, elementari e medie, è stata recente oggetto di dibattito presso il Tribunale Amministrativo regionale.
LA SENTENZA DEL TAR
Il presidente della quinta sezione del Tar Campania - Maria Abbruzzese - ha accolto il ricorso avanzato da alcuni genitori di studenti delle scuole campane, difesi dagli avvocati Luca Rubinacci e Giacomo Profeta, rispetto all'ordinanza emanata del governatore della Campania relativo alla sospensione dell'attività didattica. Il giudice ha così disposto la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza n.1/2021 nella parte in cui si rinvia al 29 gennaio il rientro nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. La motivazione con la quale il giudice ha accolto l'istanza è stata quella - si legge nel testo della sentenza - secondo cui "non risulta alcun focolaio né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa". Pertanto la misura, si legge ancora nel documento, si ritiene non basata su "ragionevolezza".
Insieme con essa, la Quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha fissato nell'8 febbraio la trattazione collegiale.
IL BRACCIO DI FERRO "DE LUCA - MINISTERO": ALCUNE REAZIONI
Intanto i provvedimenti intrapresi da De Luca inacerbiscono il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi il quale ha definito "sbagliata e illegittima la scelta della Campania". Anche secondo l'ex ministra Lucia Azzolina "se si lascia tutto aperto tranne le scuole, chiaramente il Tar dà ragione ai genitori. D'altra parte Vincenzo De Luca non è legibus solutus", è pertanto necessario che sottostia anch'esso alle leggi dello Stato.
Dal canto loro, i legali della Giunta De Luca hanno commentato che la misura è stata intrapresa dal governatore con una certa ponderatezza di base, che ha certamente tenuto conto di variabili come l'eccezionale diffusione della variante Omicron. I focolai che si sarebbero registrati poco prima della chiusura natalizia nella fascia di popolazione giovanile, infatti, avrebbero portato a definire la situazione "della massima gravità (numero 4)".
8 FEBBRARIO: LA DECISIONE FINALE
La sentenza emessa dal Tar non converge soltanto con le posizioni ministeriali ma gode di largo consenso anche tra i genitori campani, già affannati a vedersi alle prese con le mille difficoltà legate alla gestione dei figli e del lavoro in parallelo, alla didattica a distanza, ai problemi di connessione alle reti internet, alla mancanza di socializzazione e ai rispettivi risvolti che, come ormai sappiamo, si legano ad essa.
La dura linea intrapresa ancora una volta da De Luca, ad ogni modo, sebbene umanamente condivisibile, pare quindi non abbia per nulla convinto né la popolazione - stanca delle difficoltà legate alle modalità di studio telematiche - né il Governo, che ha giudicato illegittima la posizione; né, in ultimo, gli stessi giudici del Tar che, sospendendo il provvedimento hanno piuttosto indicato nell'8 febbraio la trattazione della disposizione.
Si attendono pertanto ulteriori sviluppi legati all'ordinanza del governatore campano, soprattutto in riferimento al reale stato dell'andamento epidemiologico.