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Aperte le domande per la formazione delle commissioni concorso scuola. Di seguito una guida utile con i requisiti e le modalità per partecipare it-IT Editoriale 2022-01-24T09:11:39+01:00
Concorsi

Al via la costituzione delle commissioni giudicatrici per il concorso scuola ordinario secondaria: il termine scade il 7 febbraio

Aperte le domande per la formazione delle commissioni concorso scuola. Di seguito una guida utile con i requisiti e le modalità per partecipare

Redazione Universo Scuola
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L'attesissimo concorso ordinario scuola secondaria di I e II grado sembra stia venendo a capo della matassa: sebbene non ci siano ancora date ufficiali, ieri si sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alle Commissioni Giudicatrici secondo quanto si dispone dai DD. DD. n. 499/2020 e n. 23/2022.

Come presentare istanza di partecipazione

Colui il quale intende procedere con istanza di partecipazione - appurato che sia in possesso dei requisiti necessari - può presentare domanda esclusivamente online. Nella fattispecie, egli dovrà recarsi all'applicazione "Piattaforma concorsi e procedure selettive", raggiungibile dall'area riservata del Ministero dell'Istruzione, mediante inserimento delle proprie credenziali SPID, o, alternativamente, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi ministeriali presenti su "Istanze on Line (POLIS)". Sarà possibile inoltrare la domanda a decorrere dalle ore 9.00 del 20 gennaio e fino alle ore 23.59 del 7 febbraio 2022.

Requisiti e modalità

Sul testo ministeriale si legge che le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti Uffici Scolastici Regionali, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022. Vediamo nella fattispecie quali sono i nodi centrali di cui si compone il Decreto:

Costituzione Commissione Giudicatrice (art. 12)

  • Sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono inoltre composte da due docenti e un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore.
  • Ai fini dell'accertamento delle competenze della lingua inglese dei candidati dediti a sostenere le prove concorsuali per l'ottenimento dell'abilitazione docente, può essere nominato un membro aggregato, cioè un docente titolare dell'insegnamento di predetta lingua.
  • La commissione deve essere composta da entrambi i sessi.

Requisiti dei presidenti (art. 13)

1. Per i concorsi sui posti comuni, i presidenti devono avere i seguenti requisiti:

  • I professori universitari devono appartenere, o essere appartenuti, a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le singole classi di concorso.
  • I dirigenti tecnici devono preferibilmente appartenere allo specifico settore.
  • I dirigenti scolastici devono preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso.

2. Per i concorsi sui posti di sostegno, i presidenti devono avere i seguenti requisiti:

  • I professori universitari devono appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 (attività di insegnamento nell'ambito del sostegno didattico).
  • I dirigenti tecnici devono aver preferibilmente maturato documentate esperienze nell'ambito del sostegno.
  • I dirigenti scolastici devono aver preferibilmente diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Titolo preferenziale è costituito dal possesso di titoli di specializzazione su sostegno.

Requisiti dei componenti (art. 14)

  • I docenti devono essere confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso.
  • I docenti AFAM devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.
  • I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per posto di sostegno, devono essere confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Devono inoltre aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso.
  • Costituiscono titoli di precedenza alla nomina: dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto coerenti con la tipologia di insegnamento. Inoltre, costituiscono titolo preferenziale anche l'aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore, presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi; avere il titolo di specializzazione su sostegno concorrendo per i posti comuni; possedere un diploma di perfezionamento post diploma o post laurea; master universitario di I o II livello nell'ambito dei bisogni educativi speciali; diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Requisiti dei componenti aggregati (art. 15)

  • I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere di ruolo da almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua.
  • In caso di indisponibilità di tali candidati, il dirigente preposto all'USR procede nominando in deroga personale universitario esperto e con i requisiti di cui al comma 1.

Condizioni personali ostative a suddetti incarichi (art. 16)

  • Avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali.
  • Avere procedimenti disciplinari in corso.
  • Essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti.
  • Essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando.
  • Ricoprire cariche politiche o sindacali a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso.
  • Avere relazioni di parentela o di convivenza con almeno uno dei partecipanti al concorso.
  • Essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Formazione delle commissioni giudicatrici (art. 17)

  • I dirigenti preposti ai rispettivi USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.
  • Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
  • I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.

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