Alle prese con le domande di trasferimento, molti docenti si chiedono come vengano applicate le regole della mobilità quando si richiede il passaggio da un posto di sostegno, ad uno su materia.
In particolare, un argomento su cui spesso si richiede un chiarimento è quello dell'applicazione del vincolo triennale. Ecco una breve guida.
Da sostegno a materia: Condizioni preliminari e modalità di trasferimento
Per richiedere il passaggio da sostegno a materia è innanzitutto necessario avere superato il vincolo di permanenza quinquennale sul posto di sostegno. Dopo 5 anni di servizio su cattedra di sostegno è dunque possibile richiedere il trasferimento su materia.
Questa istanza può essere avviata sia per richiedere un trasferimento in ambito provinciale, sia in ambito interprovinciale. Nel primo caso, il movimento viene realizzato sempre nella seconda fase di mobilità, anche nel caso in cui sia interessato il comune di titolarità (Operazione H-ter).
L'operazione H-Ter prevede delle aliquote imposte dal CCNI e ritrovabili nell'allegato II del contratto. Le aliquote sono così distribuite:
- Anno scolastico 2022/23 100% posti disponibili;
- Anno scolastico 2023/24 75% posti disponibili;
- Anno scolastico 2024/25 50% posti disponibili.
Vincolo triennale e trasferimento da sostegno a materia
Una volta chiarito il funzionamento del passaggio da sostegno a materia si può approfondire il tema del vincolo triennale. Di base il vincolo triennale si applica, a determinate condizioni, sia in ambito provinciale che interprovinciale.
Ecco in breve la casistica:
Trasferimento provinciale | L'applicazione del vincolo triennale è prevista se il posto a scuola è stato richiesto con preferenza analitica o con preferenza sintetica sul comune di titolarità; |
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Trasferimento interprovinciale | L'applicazione del vincolo triennale è prevista per tutti i tipi di preferenze (sia sintetica che analitica). |